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Quali danni copre l’RC Auto?

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L’RC Auto è una garanzia da stipulare obbligatoriamente e copre i danni causati a terzi dal veicolo dell’assicurato. La mancata sottoscrizione della polizza porta all’applicazione di sanzioni amministrative pesanti: si rischia infatti una multa fino a 3.464 euro e il sequestro del mezzo.

L’RC Auto (o Responsabilità Civile Autoveicoli) è una garanzia che permette ai guidatori di essere coperti dai rischi di eventuali danni cagionati a persone o cose a seguito di un sinistro che si verifica durante la circolazione del proprio veicolo.

Si tratta di una garanzia che non rimborsa il danno subito dall’assicurato, ma che opera in sua sostituzione: risarcisce quindi i terzi coinvolti nell’incidente nei limiti previsti da un massimale, che ad oggi è di 1,22 milioni di euro per danni alle cose e 6,070 per quelli alle persone.

La polizza tutela anche i passeggeri presenti sul proprio veicolo, ma non include le eventuali lesioni riportate dal conducente: quest’ultimo, per tutelarsi deve stipulare la garanzia accessoria infortuni conducente.

L’RC auto è obbligatoria per legge

L’obbligo di assicurare un qualsiasi veicolo a motore (auto, moto o autocarro) viene disciplinato dall’articolo 193 del codice della Strada. Quest’ultimo prevede delle sanzioni amministrative per coloro che non assicurano il mezzo: le forze dell’ordine possono infatti multare il trasgressore per un importo compreso tra gli 866 e i 3.464 euro e sequestrargli il veicolo. L’importo da versare può essere ridotto del 50% se il premio viene regolarmente pagato nei quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dall’articolo 1901 secondo comma (15 giorni dopo la scadenza del contratto), oppure qualora si provveda entro trenta giorni dalla contestazione della violazione alla demolizione del mezzo.

Ricordiamo che le tradizionali polizze RC Auto durano 12 mesi. Alla scadenza, è previsto un periodo di tolleranza, che consente di circolare essendo coperti dalla polizza per ulteriori 15 giorni.

Quali danni non copre l’RC Auto? 

Il risarcimento non scatta se si resta senza copertura assicurativa oltre il sedicesimo giorno dalla scadenza del contratto, oppure per i danni dolosi, cagionati volontariamente dall’assicurato con il fine di trarre un guadagno dall’evento negativo. Inoltre, può accadere che i danni non vengano liquidati se l’incidente non è comunicato alla compagnia entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato.

Esistono anche delle situazioni in cui l’assicurazione può applicare il cosiddetto diritto di rivalsa, vale a dire la possibilità di richiedere al proprio assicurato le somme liquidate ai terzi per il risarcimento. Un esempio sono i danni causati dalla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (o in stato di ebrezza), dall’auto sottoposta a fermo amministrativo e dall’utilizzo del mezzo da parte di un guidatore che ha la patente scaduta. Tuttavia, negli ultimi anni le compagnie tendono a includere delle clausole che avvantaggiano il cliente, rinunciando alla rivalsa o limitandola a un ammontare massimo.

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